Art. 9.
(Comitato scientifico).

      1. Presso l'Autorità è istituito un comitato scientifico con il compito di formulare pareri scientifici sulle materie ad esso sottoposte.
      2. Il comitato scientifico è composto dal presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato, che lo presiede, e da quattordici membri, individuati prioritariamente nell'ambito dei laboratori di riferimento dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, degli istituti zooprofilattici sperimentali, degli istituti universitari che si occupano di sicurezza alimentare, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli istituti a valenza regionale che si occupano di sicurezza alimentare.
      3. Nel caso di pareri formulati a maggioranza, il comitato scientifico è tenuto a comunicare al consiglio di amministrazione le motivazioni della minoranza.
      4. Il comitato scientifico resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione.